Premesso che:
l'Ispettorato nazionale del lavoro è stato istituito con decreto legislativo n. 149 del 2015 in forza della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014;
quest'ultima ne ha previsto l'istituzione "ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", che disciplina l'ordinamento delle agenzie fiscali;
ciononostante, il decreto legislativo n. 149 del 2015, all'art. 6, comma 1, ha stabilito che "al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri";
la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 143 dell'art. 1, ha previsto che, "al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";
il secondo ed il terzo periodo del comma 143 hanno inoltre stabilito che, "a decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021";
il quarto ed il quinto periodo prevedono ancora che "le risorse del fondo sono destinate nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (...) si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione";
considerato che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2022, n. 59, emanato in attuazione della normativa, ha previsto, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali dei Ministeri, un incremento, rispettivamente, delle indennità di amministrazione e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato;
gli incrementi e le amministrazioni presso le quali opera il personale destinatario sono stati individuati con lo stesso decreto;
fra le amministrazioni non è tuttavia annoverato l'Ispettorato nazionale del lavoro, sebbene al relativo personale, in forza del citato art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, trovi applicazione la medesima contrattazione collettiva prevista per il personale dipendente dai Ministeri;
all'Ispettorato è stata preclusa, peraltro senza osservare pienamente i criteri dettati dalla legge n. 183 del 2014 e dall'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, l'applicazione del più favorevole contratto delle agenzie fiscali e, contestualmente, è stato escluso dalle amministrazioni destinatarie dei predetti incrementi individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso o intenda intraprendere per favorire l'eliminazione di tale iniquità ovvero per consentire all'Ispettorato nazionale del lavoro di applicare la contrattazione collettiva delle agenzie fiscali, in sintonia con la legge delega n. 183 del 2014 e l'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, previa modifica dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015.